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Statuto dell’Associazione Libertà Eguale – Milano-Lombardia

Art. 1
Nel rispetto della Costituzione repubblicana e dei relativi artt: del C.C., è costituita, con sede in Milano Via Volturno n. 33, l’Associazione politico-culturale denominata “LIBERTA’ EGUALE”. L’associazione elegge domicilio sociale in Milano, via Archimede 13.

Art. 2
Essa si fonda sull’adesione volontaria degli iscritti, non persegue finalità di lucro e/o speculative, ha la durata illimitata e non partecipa alle competizioni elettorali.
Lo scopo primario dell’Associazione è quello di promuovere un processo di innovazione politica, culturale e programmatica dei riformisti e del centrosinistra. Essa intende sviluppare l’impegno in due convergenti direzioni: lavorare per una coesa ed omogenea coalizione di tutti i diversi riformismi italiani e per un partito della sinistra che sia esso stesso di centrosinistra a vocazione maggioritaria, per propria natura e per capacità di rappresentanza anche delle componenti più dinamiche e innovative della società, nonché per contribuire a rendere protagoniste le diverse realtà culturali, sociali ed economiche che meglio interpretano la modernità, per uno sviluppo sostenibile in grado di coniugare benessere, qualità della vita, solidarietà, difesa e valorizzazione dell’ambiente, per una politica inclusiva, in grado di elevare le aspettative di individui e gruppi sociali penalizzati, creando le condizioni migliori per un loro definitivo riscatto, nel rispetto dei diritti delle generazione future.

Art. 3 Omissis

Art. 4
L’attività della Associazione, finalizzata alla realizzazione degli scopi politici che si è prefissa, consiste nello sviluppo di iniziative politiche e culturali atte a promuovere le condizioni per l’affermazione dell’innovazione politica e di una cultura e di una politica riformistiche in Italia, anche mediante attività di comunicazione, informazione ed editoriali, di studio e di ricerca, manifestazioni, dibattiti e in generale attraverso tutte le iniziative che riguardano tale scopo e che possono contribuire al suo conseguimento.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività di natura connessa ed accessoria, anche occasionale, che sarà ritenuta utile dagli Organi dirigenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 5
L’Associazione è composta da persone fisiche ed Enti privati in genere, da associazioni, fondazioni, circoli, gruppi di studio e di ricerca, riviste, ecc. che ne possono diventare associati. La struttura organizzativa dell’Associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti, i quali condividono i principi fondamentali dello Statuto e della Carta costitutiva e si impegnano per realizzarli. Ciascun associato ha diritto di voto per la approvazione e la modifica dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi della associazione.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo nonché le persone elencate in calce.

Art. 6
Gli iscritti, singoli o collettivi, concorrono al mantenimento dell’associazione mediante il conferimento di quote associative di adesione, la cui determinazione, per l’ammontare minimo e le modalità di conferimento, spetta alla Presidenza, come specificato negli articoli seguenti. Il regolare pagamento delle quote associative è condizione per l’esercizio di tutti i diritti connessi alla qualità di iscritto.

Art. 7
L’adesione comporta l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti dell’associazione, nonché delle delibere dei suoi Organi. Sull’ammissione a socio delibera insindacabilmente la Presidenza. Il Comitato direttivo delibera circa la domanda di iscrizione e l’eventuale rifiuto della stessa.

Art. 8
La decadenza dell’iscrizione è pronunciata dalla Presidenza nei riguardi degli associati nel caso questi abbiamo assunto o assumano posizioni e/o comportamenti in contraddizione o comunque incompatibili con le finalità dell’associazione. Contro la delibera della Presidenza è ammesso il ricorso al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati dal provvedimento.

Art. 9
Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea degli iscritti, il Presidente, la Presidenza, il Comitato Direttivo, il Revisore dei conti, il Comitato Scientifico, il Tesoriere.

Art. 10
L’Assemblea degli iscritti definisce gli indirizzi politici e programmatici dell’Associazione, elegge il Comitato Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera le modifiche dello Statuto e delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. Si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione della Presidenza e, negli altri casi, su decisione del Comitato direttivo d’intesa con la Presidenza. L’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata in forma scritta, con ogni mezzo abituale di comunicazione quali lettera, fax, telegramma, per mezzi telematici, digitali ecc.. La comunicazione sarà inviata almeno dieci giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione delle materie all’ordine del giorno.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. L’Assemblea elegge tra gli iscritti i membri del Comitato direttivo, determinandone il numero dei componenti tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 60 (sessanta) e le modalità di elezione. Elegge inoltre il Presidente, il Direttore, la Presidenza, il Tesoriere, il Revisore dei Conti e il Comitato scientifico, uno o più Vicepresidenti.  Il Comitato direttivo e tutti gli organi statutari previsti di norma durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limitazione alcuna. L’Assemblea degli iscritti  elegge di volta in volta un proprio Presidente, che ne coordina i lavori.

Art. 11
Al comitato direttivo spetta la definizione dell’azione politica sulla base degli indirizzi fissati dall’assemblea. Spetta, altresì, al Comitato direttivo redigere i Regolamenti interni, fissare i criteri per la determinazione delle quote associative, dare assenso alla costituzione delle strutture locali di cui all’art. 17 e decidere in merito ad eventuali provvedimenti da adottare nei confronti delle strutture stesse in caso di mancato rispetto delle regole e delle linee politiche fondamentali.  Al Comitato Direttivo sono invitati permanenti il Revisore dei conti e l’Amministratore ove previsto.

Art. 12
La Presidenza è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dal Tesoriere e dagli altri membri eletti dall’Assemblea degli iscritti in un numero massimo di 18 (diciotto). Alla presidenza spetta il compito di dare attuazione all’azione politica definita dall’Assemblea degli iscritti; cura e gestisce i rapporti con le strutture e le associazioni nazionali e locali. Alla Presidenza sono invitati permanenti il Revisore dei conti e l’Amministratore ove previsto.
Alla Presidenza competono i poteri per la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto spettano ad altri organi sociali. Redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati da una relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. A questo scopo la Presidenza si può avvalere di un Amministratore. Essa può inoltre attribuire singole competenze e relative responsabilità a membri della Presidenza stessa e delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle non delegabili per disposizioni di legge o del presente Statuto; inoltre essa convoca, d’intesa con il Presidente, la riunione dell’assemblea degli iscritti.

Art. 13
Il presidente rappresenta l’associazione nella sua iniziativa politica e culturale. Rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni della Presidenza e del Comitato Direttivo e può delegare le proprie funzioni, o parte di esse,  a uno dei Vicepresidenti, che assume il ruolo di vicario.

Art. 14
Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Comitato direttivo, della Presidenza e all’Assemblea degli iscritti; controlla l’amministrazione dell’Associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo annuale, da presentare all’Assemblea degli iscritti, accompagnandolo con una propria relazione.

Art. 15
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio consuntivo dovrà essere unita la relazione del Revisore dei conti.

Art. 16
Il patrimonio dell’Associazione è costituita da contributi, lasciti, donazioni, erogazioni da soggetti pubblici e privati a tal fine destinati e da eventuali avanzi di gestione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da quote associative dei soci e da ogni altra entrata e/o contributo connesso alle attività dell’associazione, che sarà comunque destinato all’attività dell’associazione ed al conseguimento dei suoi scopi. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17
L’Associazione aderisce ad iniziative e strutture similari in ambito nazionale, nelle forme e con modalità che verranno stabilite dal comitato Direttivo, nel più ampio rispetto dell’autonomia decisionale ed organizzativa dell’associazione medesima.
Eventuali associazioni, in qualunque forma strutturate, che si costituissero nel territorio della Regione Lombardia con denominazione e finalità uguali a quelle dell’Associazione, pur essendo associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome, possono chiedere di essere iscritte quali socie, a norma dell’art. 5 del presente statuto. Gli iscritti a tali associazioni non sono iscritti alla presente Associazione. Il Comitato Direttivo, ai sensi dell’art.11, stabilirà le regole di partecipazione di tali associazioni alla vita associativa, dell’elettorato attivo e passivo e l’entità della quota annuale.
Nessun rapporto di dipendenza gerarchica o di responsabilità patrimoniale potrà mai intercorrere tra la presente Associazione e le associazioni sia nazionali che locali, conservando ciascuna la più assoluta autonomia giuridica ed economica.

Art. 18
In caso di scioglimento, l’assemblea degli iscritti nominerà uno o più liquidatori stabilendone le competenze. Il patrimonio residuo verrà devoluto, secondo le indicazioni dell’assemblea che delibera lo scioglimento, obbligatoriamente ad altra associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.